Accesso atti PDF Stampa E-mail
Mercoledì 12 Settembre 2007 16:55
Destinatari:
Tutti i soggetti pubblici e privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi
La richiesta può essere presentata indifferentemente da:
- il diretto interessato;
- un incaricato;
- il legale rappresentante.

Termini di presentazione:
Le richieste di accesso agli atti possono essere presentate dall'utente in qualunque momento.
Requisiti:
Possedere un interesse giuridicamente rilevante e collegato al documento al quale è richiesto l'accesso.
Documentazione:
Se la domanda è presentata dal diretto interessato:
-esibizione di un documento di identità;
-eventuale richiesta scritta su carta semplice o preferibilmente, sul modulo predisposto.

Se la domanda è presentata da un incaricato:
- esibizione del documento di identità dell’incaricato;
- delega scritta dell’interessato;
- fotocopia del documento di identità dell’interessato;
- eventuale richiesta scritta su carta semplice o preferibilmente, sul modulo predisposto.

Se la domanda è presentata dal legale rappresentante:
- esibizione di un documento di identità;
- autocertificazione dei propri poteri rappresentativi;
- eventuale richiesta scritta su carta semplice, o, preferibilmente, sul modulo predisposto.
 
 
Costo:
 
Modalità o descrizione:
- PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA-
La domanda può essere presentata da:
- il diretto interessato,
- un incaricato,
- un legale rappresentante
Modalità di presentazione:
la domanda può essere presentata per iscritto (su apposito modulo o su carta libera) o verbalmente:
- di persona
- per telefono
- via e-mail
- via fax
Dove presentarla:
- Ufficio che ha formato l’atto o che lo detiene stabilmente

L'amministrazione ha a disposizione 30 giorni tempo per evadere la richiesta (esclusi quei procedimenti per il quale il regolamento comunale prevede un termine differente).

- CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO -
La procedura di accesso può concludersi con: l’accoglimento, la limitazione, il differimento o il non accoglimento. L’esito è deciso dal responsabile del procedimento; la risposta deve essere comunicata all’utente dall’Ufficio competente a formare il documento o che lo detiene stabilmente.
1. accoglimento: visione e/o estrazione di copia del documento con relativo, eventuale, rimborso dei costi di riproduzione, di spedizione ecc…
2. limitazione: il documento viene reso disponibile con censura delle parti sottratte all’accesso. Sarà cura del responsabile del procedimento, indicare le parti del documento sottratte all’accesso e i motivi di tale limitazione.
3. differimento: l’accesso al documento viene rinviato. Il responsabile del procedimento dovrà specificare e motivare la durata e le ragioni del rinvio.
4. non accoglimento: il documento non può essere visionato e non se ne può ottenere copia. Il non accoglimento è disposto dal responsabile del procedimento, il quale deve esporre in modo chiaro le motivazioni del rifiuto.

- TUTELA -
In caso di non accoglimento, limitazione o differimento del diritto di accesso l’utente può, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, presentare ricorso al TAR o istanza di riesame al Difensore Civico.
Nel caso in cui l’Amministrazione non risponda entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, la richiesta si intende rifiutata (silenzio rifiuto) e, anche in questo caso, è prevista la possibilità di rivolgersi al TAR o al Difensore Civico.
 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Marzo 2009 09:18