Descrizione
BANDO PUBBLICO per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2025.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che ha istituito il Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi;
VISTO il Decreto ministeriale dei lavori Pubblici 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del Fondo e degli adempimenti di competenza delle regioni e dei comuni ai fini dell’assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/36 del 09.07.2025 recante a oggetto “Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11”;
VISTA la Determinazione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna n. 1505, prot. uscita n. 30028 del 17.07.2025 concernente l’approvazione del Bando regionale permanente;
RENDE NOTO
che tutti i cittadini in possesso dei requisiti sotto specificati, possono presentare domanda di partecipazione per l’accesso al contributo in oggetto (mesi da gennaio a dicembre 2025) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 13:00 del giorno 20/10/2025, presso l’ufficio Protocollo del Comune all’indirizzo protocollo@comune.villasanpietro.ca.it o consegnate a mano.
ART. 1 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
I destinatari del contributo sono i cittadini residenti nel Comune di Villa San Pietro, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel territorio comunale. Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell’anno 2025.
Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora
maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo Comune, nell’anno successivo.
- Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.
Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell’impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all’altro coniuge in sede di separazione). -Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
ART. 2 REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999 e ss. mm.:
Fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pertanto l’ISEE del nucleo familiare per detta fascia deve essere uguale o inferiore a € 15.688,40, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pertanto l’ISEE del nucleo familiare per detta fascia deve essere uguale o inferiore a € 16.828,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.
ART. 3 NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando;
Si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai
sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai
fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a
carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I coniugi che hanno
la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo
familiare. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più
nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Documenti da allegare obbligatoriamente all’atto di presentazione della domanda:
- scansione del documento di identità del richiedente in corso di validità;
copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative al periodo gennaio – settembre 2025 (le ricevute relative ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre dovranno essere inviate o consegnate ENTRO IL 30 GENNAIO 2026);
Si precisa che le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile, i seguenti dati:
- numerazione progressiva;
- luogo e data;
- nome e cognome del proprietario;
- nome e cognome di chi effettua il pagamento;
- importo del canone corrisposto;
- periodo di riferimento (mensilità);
- firma leggibile di chi rilascia la ricevuta;
- marca da bollo;
Saranno accettate anche le Ricevute di bonifico anche online contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopraindicate.
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L 431/1998) o depositato per la registrazione presso l’Ufficio del registro di competenza (LEGGIBILE);
- copia del versamento dell’imposta di registro relativa all’ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l’applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii;
- eventuale verbale della commissione di prima istanza attestante eventuali invalidità o handicap;
- richiesta accredito somme e copia del codice IBAN rilasciato dall’istituto di credito o postale o della carta prepagata relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico;
ART. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Istruttoria delle domande e graduatoria provvisoria:
Il Comune procederà all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvederà quindi alla formazione della graduatoria provvisoria per le rispettive fasce A e B all’ammontare del contributo concedibile e alla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio online dell’Ente.
Ricorsi e graduatoria definitiva:
Entro il termine di sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio online dell’Ente è possibile la presentazione di ricorsi in forma scritta all’Ufficio Protocollo.
Successivamente sarà formulata la graduatoria definitiva degli aventi diritto congiuntamente al contributo spettante per il periodo gennaio – dicembre 2025, che verrà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicata sull’Albo Pretorio online.
ART. 6 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è erogato per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025.
Il contributo annuo non può essere superiore a:
- € 3.098,74 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE uguale o inferiore a € 15.688,40 (Fascia A);
- € 2.320,00 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE uguale o inferiore a € 16.828,00 (Fascia B);
Per i nuclei familiari che includono persone ultrasessantacinquenni, persone affette da handicap grave (come definito dalla L.104/92) o di uno o più soggetti con un’invalidità superiore ai 2/3 (67%) o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale su valutazione del Servizio Sociale Comunale, il contributo annuo sarà incrementato del 25%.
ESEMPIO DI CALCOLO DELL'AMMONTARE MASSIMO DI CONTRIBUTO ANNUO
ISEE del nucleo familiare = € 10.000.00;
canone annuo effettivo = € 3.600,00;
canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
Ammontare del contributo annuo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 (€ 183,34 mensili).
Il contributo annuo determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B), dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili.
Il contributo mensile si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell’anno.
Infine il contributo concedibile si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da gennaio
a dicembre per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.
Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi. Le
frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle superiori si considerano mese intero.
La collocazione in graduatoria non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo concedibile. Qualora i fondi assegnati dalla Regione non siano sufficienti a soddisfare l’intero fabbisogno, si procederà a rimborsare in misura proporzionale il contributo spettante a ciascun beneficiario, ovvero ad operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), onde soddisfare
tutte le richieste ammesse.
L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo ammissibile, al netto degli oneri accessori e il canone considerato sopportabile in relazione al valore della certificazione ISEE del beneficiario.
ART. 7 – CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell’ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.
ART. 8 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata sotto forma di
autocertificazione, compilata unicamente sul modulo predisposto dal Servizio Sociale scaricabile dal sito
istituzionale del Comune nel sito del Comune: www.comune.villasanpietro.ca.it
I MODULI CARTACEI SONO DISPONIBILI PRESSO L’INGRESSO DEL COMUNE
La domanda dovrà pervenire unitamente alla documentazione richiesta, entro il termine perentorio delle
ORE 13.00 DEL GIORNO 20.10.2025
tramite PEC all’indirizzo protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it
oppure via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.villasanpietro.ca.it
o consegnata a mano dal richiedente o un suo delegato, all’ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente si assume la responsabilità di attestare i requisiti richiesti
per sé e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare nonché la sussistenza delle altre condizioni dichiarate per la formazione della graduatoria.
Per eventuali informazioni i richiedenti potranno rivolgersi al Servizio Sociale nei giorni: MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle 11:00 alle 13:00 presso l’ufficio servizi sociali o mediante posta elettronica all'indirizzo servizi.sociali@comune.villasanpietro.ca.it
ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Amministrazione
Comunale procede a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti al concorso, avvalendosi delle informazioni
in proprio possesso e confrontandole con quelle risultanti dal sistema informativo del Ministero delle
Finanze. Ai fini dell’attuazione dei controlli predisposti, l’Amministrazione Comunale può richiedere ai
partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati,
anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Ferme restando le sanzioni penali,
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell’art. 75 del sopra richiamato DPR, decade dai
benefici eventualmente ottenuti, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. In tal caso l’Amministrazione
Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5, L.241/1990 è la Dott.ssa Prasciolu Fernanda.
ART. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Il Comune di Villa San Pietro, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
ART. 12 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98 e ai relativi decreti di attuazione nonché alle disposizioni regionali.
Villa San Pietro, 16.09.2025
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Fernanda Prasciolu