LOTTA ALLO SPOPOLAMENTO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2024 E ANNI SUCCESSIVI, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO O TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI

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LOTTA ALLO SPOPOLAMENTO - CONTRIBUTI PER OGNI FIGLIO NATO, ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO NEL CORSO DEL 2024 E ANNI SUCCESSIVI, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE RISIEDONO O TRASFERISCONO LA RESIDENZA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI

Data:

18 Aprile 2024

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Descrizione

  1. Criteri e modalità di erogazione dei contributi regionali a favore dei nuclei familiari residenti o che trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

La Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi programmatici contenuti nel PSR 2020 – 2024 e in attuazione delle linee strategiche di sviluppo locale, con la Legge n. 3 del 9 marzo 2022, all’art. 13, comma 2, lett. a), ha autorizzato la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2022), per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2024 e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

Il contributo è previsto per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2024, in ottemperanza alla norma che prevede il bonus fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

Tali emolumenti vengono corrisposti nella misura di 600 euro mensili per il primo figlio, nato adottato o in affido preadottivo nel 2024, e di 400 euro mensili per ogni figlio successivo al primo, a prescindere dell’ISEE del nucleo familiare;

 

  1. Destinatari e requisiti di ammissione al contributo
    Possono presentare la domanda per l’ “assegno di natalità” i nuclei familiari, anche monogenitoriali, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, per ogni figlio:

- nato a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino o alla cessazione dell’affido, qualora si verifichi prima del compimento dei cinque anni.

- che abbia beneficiato del contributo per il 2022 e il 2023 e che abbia mantenuto tutti i requisiti di accesso anche nel 2024, previa verifica del mantenimento dei requisiti.

I genitori destinatari dei benefici economici devono:

- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione dell’avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi;

- essere residenti in uno dei comuni della Regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2022 avevano una popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

- avere trasferito la residenza in un comune con meno di 3.000 abitanti e mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale, pena la decadenza del beneficio;

- avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2022, 2023, 2024, anche in adozione o affido preadottivo;

- almeno uno dei genitori deve avere la residenza e la coabitazione insieme al bambino; - non occupare abusivamente un alloggio pubblico;

- essere proprietari di un immobile ubicato nel nuovo Comune di residenza, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente;

- l’immobile deve essere destinato a dimora abituale per l’intero periodo di godimento del beneficio;

- esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale. La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza.

La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza.

 

  1. Termini e modalità di presentazione delle domande
    La domanda di contributo “assegno natalità” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.

Pertanto, la domanda potrà essere presentata:

- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall’affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;
- dal tutore autorizzato dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.

Le domande per l’ottenimento del contributo, debitamente sottoscritte potranno essere inviate:

 

  • a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00.

 

  1. Misura e attribuzione del contributo

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari.

Il contributo ammonta a euro 600 mensili, per il primo figlio nato nell’anno, e a euro 400 mensili per ogni figlio successivo al primo.

Il contributo è erogato dalla data di nascita del minore (se il o i genitori già risiedono nel comune) o dalla data di trasferimento della residenza nel comune.

L’ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell’inserimento nel nucleo familiare nel corso del 2024 e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che la trasferiscono nei Comuni oggetto di agevolazione.

Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi al 2024 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

Il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità.

 

  1. Gestione della misura “assegno di natalità”

L’attuazione della misura è affidata ai Comuni.

I Comuni ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei familiari, verificano il possesso dei requisiti, nonché la veridicità dei dati dichiarati dagli interessati, secondo le norme vigenti in materia.

Eventuali economie sono comunicate alle Direzione generale delle Politiche Sociali.

  1. Erogazione del contributo ai beneficiari

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di residenza che gestisce l’intervento, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi indicati al paragrafo 4.

L’erogazione dell’assegno terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti indicati al punto 2, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio.

In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all’avente diritto e provvede ad accreditare l’assegno sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all’atto dell’istanza.

 

  1. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda espressamente alla Legge Regionale 9 Marzo 2022, n.3, art.13 Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a)”, alla Deliberazione della G.R. N° 28/22 del 09.09.2022 e alla Deliberazione della G.R. N° 19/80 del 1.6.2023 e alle Linee guida approvate con il medesimo atto, nonché ad altri documenti e atti che la stessa Regione Sardegna potrà predisporre a seguito della pubblicazione del presente Avviso.

Villa San Pietro 17.04.2024

Ultimo aggiornamento: 19/04/2024, 11:06

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