Descrizione
In attuazione della L. 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 8/2016 e dell’ordinanza sindacale n. 17/2026, i proprietari e/o conduttori di terreni sono tenuti a rispettare gli obblighi di prevenzione sotto indicati.
Le violazioni sono sanzionate amministrativamente.
Il pericolo d'incendio è presunto nel periodo di elevato pericolo (1° giugno – 31 ottobre, salvo diverse date fissate dalla Protezione Civile regionale).
Terreni lungo strade pubbliche Fondi agricoli con fabbricati rurali - entro il 1° giugno
Ripulire da fieno, rovi e materiale secco l'area Realizzare una fascia parafuoco (o fascia limitrofa alla strada, per una fascia di almeno erbosa verde) intorno ai fabbricati rurali e ai 3 metri dal limite delle pertinenze stradali, ricoveri per bestiame, larga almeno 10 metri.
all'interno dei propri confini.
Colture cerealicole Terreni confinanti con aree boscate - entro il 1° giugno
Per fondi superiori a 10 ettari accorpati: Realizzare, all'interno del terreno coltivato e realizzare una fascia arata perimetrale di lungo il confine con il bosco, una fascia almeno 3 metri di larghezza. lavorata di almeno 5 metri di larghezza.
Colture cerealicole - entro il 1° giugno
Per fondi superiori a 10 ettari accorpati: realizzare una fascia arata perimetrale di almeno 3 metri di larghezza.
Terreni in aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano - entro il 1° giugno
Realizzare lungo tutto il perimetro fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco, di larghezza non inferiore a 5 metri.
Depositi di materiale infiammabile - entro il 1° giugno
Depositi di legname, sughero, foraggio o carburante fuori dai centri abitati: fascia di isolamento di almeno 10 metri, libera da materiale combustibile.
Tagli boschivi e residui - entro il 15 maggio
Completa rimozione degli alberi abbattuti e delle parti legnose derivanti da tagli o interventi selvicolturali (o contestualmente al taglio, se successivo al 15 maggio).
Nelle aree interne del centro urbano, la pulizia deve obbligatoriamente estendersi all'intera superficie del lotto, senza eccezioni.
⚠ Durata dell'obbligo e sospensione nei giorni a rischio estremo: Le fasce e le condizioni di ripulitura vanno mantenute per tutto il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo.
Nelle giornate con bollettino codice rosso (pericolosità estrema) è vietato avviare operazioni con decespugliatori, motoseghe o altre attrezzature che possano produrre scintille.
| Segnalazione incendi - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale | 1515 | Numero unico emergenze | 112 |