Comune di Villa San Pietro
Piazza San Pietro n. 6 - 09050 Villa San Pietro (CA)

Autorizzazioni edilizie

DESTINATARI
Ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 23/1985 come modificato dalla L.R. n. 05/2003, chiunque intenda eseguire le seguenti categorie di opere, deve preventivamente ottenere l'Autorizzazione Edilizia (tutti gli altri tipi di intervento non identificabili tra le voci dell'elenco che segue, sono soggette al regime della Concessione Edilizia):

opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
muri di cinta e cancellate;
aree destinate ad attività  sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile;
revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
variante a concessione edilizia già  rilasciata che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifica la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non altera la sagoma e non viola la prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
opere di demolizione, reinterri e scavi finalizzati ad attività  edilizia;
vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
opere oggettivamente precarie e temporanee;
pergolati e grigliati;
occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo e di stoccaggio a cielo aperto;
installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale.


DOVE RIVOLGERSI
Il rilascio dell'Autorizzazione Edilizia è di competenza del Dirigente o del Responsabile del competente Ufficio Comunale.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 19/06/2007, il Comune di Villa San Pietro ha istituito ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) avente il compito di ricevere le istanze di Autorizzazione Edilizia e di curarne l'istruttoria e il procedimento amministrativo.



IL PROCEDIMENTO
Il procedimento si apre con istanza dell'interessato, la quale deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e corredato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa ivi indicata.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione anche diversi modelli precompilati per le dichiarazioni che a vario titolo devono essere rese nel corso del procedimento dal richiedente e dal progettista incaricato.

La richiesta così composta, può essere depositata direttamente presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune, ovvero trasmessa per mezzo posta raccomandata con ricevuta di ricevimento al seguente indirizzo:

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

PIAZZA SAN PIETRO, 6 – 09010 VILLA SAN PIETRO.

L'Ufficio Protocollo provvede a registrare la pratica in ingresso e a trasmetterla senza indugio allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.).

Il S.U.E. inserisce la pratica nel piano di lavoro.

Le richieste sono esaminate in ordine cronologico di arrivo, quale risulta dalla registrazione presso l'Ufficio Protocollo.

Verificata la completezza formale della documentazione prodotta il S.U.E., per mezzo del proprio personale e del responsabile del procedimento, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:

comunica agli interessati entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, l'avvio del procedimento ed il relativo responsabile ai sensi della L 241/1990;
richiede agli interessati entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, integrazioni di documenti e/o elaborati di progetto qualora lo ritenga necessario;
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, cura l'istruttoria della pratica, acquisisce in casi particolari (di norma l'autorizzazione edilizia è rilasciata previo parere del solo Ufficio Tecnico), direttamente anche mediante conferenza di servizi le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia (salvo l'intervento sia soggetto all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 la quale deve essere oggetto di apposita e separata istanza), valuta la conformità  del progetto alla normativa vigente. Il termine è sospeso nel caso di cui al precedente punto 2 sino all'inoltro della documentazione integrativa richiesta;
qualora ritenga che al fine del rilascio dell'Autorizzazione Edilizia sia necessario apportare modifiche di modesta entità  rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al precedente punto 3, richiedere tali modifiche all'interessato, illustrandone le ragioni.
L'interessato si pronuncia sulla richiesta entro il termine stabilito e in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.

La richiesta di cui al presente punto sospende i termini di cui al punto 3.


Il S.U.E., attraverso il personale ad esso affidato e del responsabile del procedimento, ciascuno per le proprie competenze, perfezionata l'istruttoria e valutata la conformità  del progetto alla normativa vigente:


Nel caso di esito negativo
comunica agli interessati, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 le cause ostative all'accoglimento della richiesta, invitando gli stessi a produrre eventuali memorie o documenti ritenuti idonei a contro dedurre le ragioni ostative comunicate, entro il termine di dieci giorni.

Trascorso tale termine senza che siano state depositate memorie e documenti in tal senso, il S.U.E. notifica il Provvedimento di Diniego e l'intervento proposto non potrà  essere realizzato.

E' fatta salva la possibilità  degli interessati di presentare una nuova e separata istanza.


Nel caso di esito favorevole
comunica l'esito favorevole contestualmente agli oneri concessori se dovuti e alla documentazione amministrativa di rito per il ritiro del formale atto di Concessione Edilizia.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Leggi 17 Agosto 1942 n. 1150, 6 Agosto 1967 n. 765, 28 Gennaio 1977 n. 10, 5 Agosto 1978 n. 457, 25 Maggio 1982 n. 94 e s.m.i.;

Legge 5 novembre 1971, n. 1086, Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 e s.m.i.;

Legge 9 Gennaio 1989 n. 13, 27 Febbraio 1989 n. 62, D.M. 14 Giugno 1989 n. 236, Legge 30 Marzo 1971 n. 118, D.P.R. 27 Aprile 1978 n. 384, Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.;

Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, Legge 23 Dicembre 1994 n. 724 e s.m.i.;

Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001 n. 380 e s.m.i., “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

Legge Regionale 12 Agosto 1998 n. 28, Legge Regionale 25 Novembre 2004 n. 8 e s.m.i.;

Legge 24 Marzo 1989 n. 122 e s.m.i.;
Legge 30 Aprile 1976 n. 373, Decreto del Presidente della Repubblica. 28 Giugno 1977 n. 1052, Decreto Ministeriale 23 Novembre 1982;

Legge 5 Marzo 1990 n. 46, Decreto Presidente della Repubblica 6 Dicembre 1991 n.447 e s.m.i.;

Legge 9 Gennaio 1991 n. 10, Decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993 n. 412 e s.m.i.;

Legge Regionale 22 Dicembre 1989 n. 45, Legge Regionale 11 Ottobre 1985 n. 23 e s.m.i.;

Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e s.m.i.;

Strumenti di Pianificazione sovra comunale (P.P.R., P.A.I., Parchi, ect.);

Piano Urbanistico Comunale vigente approvato definitivamente con deliberazione del Commissario ad Acta n. 05 del 28/02/2000;

Variante al Piano Urbanistico Comunale, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 17/03/2005;
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